Art. 9 · Notifica di un pericolo imminente

Art. 9

Notifica di un pericolo imminente

In vigore dal 26 ott 2016
Notifica di un pericolo imminente 1.   Quando dispone di dati attestanti l'imminente pericolo di ingresso di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nel territorio dell'Unione o in una parte di esso in cui tale organismo non è ancora presente, lo Stato membro notifica i suddetti dati immediatamente e per iscritto alla Commissione e agli altri Stati membri. 2.   Il paragrafo 1 si applica anche a un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione qualora: a) l'organismo nocivo sia soggetto alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1; o b) lo Stato membro interessato ritenga che l'organismo nocivo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. 3.   Gli operatori professionali notificano immediatamente alle autorità competenti qualsiasi dato a loro disposizione riguardante un pericolo imminente ai sensi del paragrafo 1 connesso a un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o a un organismo nocivo ai sensi del paragrafo 2.
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