Art. 85
Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione
In vigore dal 26 ott 2016
Prescrizioni sostanziali relative a un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione
È rilasciato un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione di una pianta, di un prodotto vegetale o di altro oggetto che soddisfa le condizioni seguenti:
a)
è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o da organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1;
b)
rispetta le disposizioni di cui all', paragrafo 1, riguardanti la presenza, sulle piante da impianto, di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e le disposizioni di cui all', paragrafo 4, riguardanti le misure da adottare;
c)
rispetta le prescrizioni in materia di spostamento nell'Unione di cui all', paragrafi 2 e 3;
d)
se del caso, rispetta le norme adottate in conformità delle pertinenti misure adottate a norma dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d),dell', paragrafo 2, e dell', paragrafi 1 e 3; e
e)
se del caso, rispetta le misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell', paragrafo 1, o degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, e per l'eradicazione degli organismi nocivi provvisoriamente considerati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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