Art. 84 · Rilascio di passaporti delle piante da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti

Art. 84

Rilascio di passaporti delle piante da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti

In vigore dal 26 ott 2016
Rilascio di passaporti delle piante da parte di operatori professionali autorizzati e di autorità competenti 1.   I passaporti delle piante sono rilasciati da operatori autorizzati, sotto la supervisione delle autorità competenti. Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti dei quali sono responsabili. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono inoltre rilasciare passaporti delle piante. 3.   Gli operatori autorizzati rilasciano passaporti delle piante solo nei siti, nei depositi collettivi e nei centri di spedizione dei quali sono responsabili e da essi dichiarati ai sensi dell', paragrafo 2, lettera d), o, nei casi in cuisi applica l', paragrafo 1, in altro luogo autorizzato dall'autorità competente.
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