Art. 83
Contenuto e formato del passaporto delle piante
In vigore dal 26 ott 2016
Contenuto e formato del passaporto delle piante
1. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa degli elementi di cui al paragrafo 2, purché chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto.
Il passaporto delle piante è facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni ivi riportate sono inalterabili e durature.
2. Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte A.
In deroga all'allegato VII, parte A, punto 1, lettera e), il codice di tracciabilità non è richiesto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all'utilizzatore finale senza ulteriore preparazione e non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1;
b)
non appartengono a tipi o specie figuranti in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, identifica i tipi e le specie di piante da impianto ai quali non si applica l'esenzione di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
4. Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte B.
5. Per le piante da impianto prodotte o messe a disposizione sul mercato come materiale pre-base, di base o certificato o come sementi o tuberi-seme pre-base, di base o certificati di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2008/90/CE, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta in conformità delle rispettive disposizioni di tali direttive.
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte C, del presente regolamento.
Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte D, del presente regolamento.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato VII, parti A, B, C e D, al fine di adeguare gli elementi in esse contenuti, se del caso, all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.
7. Entro il 14 dicembre 2017 la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta le specifiche sul formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, per quanto riguarda i passaporti delle piante di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma, e al paragrafo 5, secondo e terzo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Qualora la natura di determinati piante, prodotti vegetali o altri oggetti lo richieda, possono essere fissate, per il passaporto delle piante, specifiche particolari riguardanti le dimensioni di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
8. Un passaporto delle piante può anche essere rilasciato in formato elettronico («passaporto delle piante elettronico»), a condizione che contenga tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 e che siano state stabilite le relative modalità tecniche mediante gli atti di esecuzione di cui al secondo comma del presente paragrafo.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire modalità tecniche per il rilascio di passaporti delle piante elettronici volte a garantirne la conformità con le disposizioni del presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali passaporti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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