Art. 76 · Condizioni che il certificato fitosanitario deve soddisfare

Art. 76

Condizioni che il certificato fitosanitario deve soddisfare

In vigore dal 26 ott 2016
Condizioni che il certificato fitosanitario deve soddisfare 1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e tenendo conto delle pertinenti norme internazionali, l'autorità competente accetta un certificato sanitario che accompagna piante, prodotti vegetali o altri oggetti da introdurre da un paese terzo solo qualora il contenuto del suddetto certificato sia conforme all'allegato V, parte A. Se le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono destinati all'introduzione da un paese terzo del quale non sono originari, l'autorità competente accetta unicamente un certificato fitosanitario conforme all'allegato V, parte A o parte B. L'autorità competente non accetta il certificato fitosanitario qualora, se del caso, non sia presente o non sia corretta la dichiarazione supplementare di cui all', paragrafo 2, e qualora non sia presente la dichiarazione di cui all', paragrafo 3. L'autorità competente non accetta un certificato fitosanitario per la riesportazione se tale certificato non è corredato del certificato fitosanitario per l'esportazione originale o di una sua copia certificata. 2.   L'autorità competente accetta un certificato fitosanitario solo se esso soddisfa le seguenti condizioni: a) è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione; b) è indirizzato all'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di uno Stato membro; e c) è stato rilasciato non più di 14 giorni prima della data in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti cui si riferisce sono usciti dal paese terzo nel quale il certificato è stato rilasciato. 3.   Qualora il paese terzo sia parte contraente dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dall'organizzazione ufficiale nazionale per la protezione delle piante di tale paese terzo oppure, sotto la responsabilità di quest'ultima, da un funzionario pubblico tecnicamente qualificato e debitamente autorizzato da tale organizzazione. 4.   Qualora il paese terzo non sia parte contraente dell'IPPC, l'autorità competente accetta solo i certificati fitosanitari rilasciati dalle autorità che sono competenti in conformità delle norme nazionali di tale paese terzo e sono state notificate alla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri e gli operatori, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all', delle notifiche ricevute. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare le condizioni di accettazione di cui al primo comma del presente comma, al fine di garantire l'affidabilità dei suddetti certificati. 5.   I certificati fitosanitari in formato elettronico sono accettati solo se presentati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'UE o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema.
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