Art. 75 · Eccezioni per i bagagli dei viaggiatori

Art. 75

Eccezioni per i bagagli dei viaggiatori

In vigore dal 26 ott 2016
Eccezioni per i bagagli dei viaggiatori 1.   Piccoli quantitativi di determinate piante, escluse le piante da impianto, e di determinati prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da un paese terzo possono essere esonerati dall'obbligo del certificato fitosanitario stabilito a norma dell', paragrafo 1, dell', o dell', paragrafo 1, qualora soddisfino tutte le condizioni seguenti: a) sono introdotti nel territorio dell'Unione nel bagaglio personale di viaggiatori; b) non sono destinati a usi professionali o commerciali; c) sono elencati in un atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, redige un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti di cui al paragrafo 1, nonché dei paesi terzi interessati, e stabilisce i quantitativi massimi, secondo il caso, delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione cui si deve applicare l'esenzione prevista da tale paragrafo nonché, se del caso, una o più misure di gestione dei rischi di cui all'allegato II, sezione 1. La redazione dell'elenco e la fissazione dei quantitativi massimi in questione nonché, se del caso, delle misure di gestione dei rischi, sono basate sui rischi connessi a organismi nocivi presentati da piccoli quantitativi delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti interessati secondo i criteri di cui all'allegato II, sezione 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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