Art. 74
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione in una zona protetta
In vigore dal 26 ott 2016
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione in una zona protetta
1. I certificati fitosanitari sono richiesti, in aggiunta ai casi di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, ai fini dell'introduzione in determinate zone protette di alcune piante, prodotti vegetali e altri oggetti in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce un elenco di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione di cui al primo comma.
Tale elenco include:
a)
nel primo di tali atti di esecuzione, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, punto II, della direttiva 2000/29/CE;
b)
le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all', paragrafi 2 o 3, del presente regolamento.
Nell'elenco stabilito dai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici.
Non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in detto elenco, se un atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafi 2 o 3, prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale ai sensi dell', paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale ai sensi dell', paragrafo 1.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 nei casi seguenti:
a)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b);
b)
quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, terzo comma, lettera b).
3. In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante nel suddetto atto.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli e l', paragrafo 1.
Storico versioni
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