Art. 73 · Altre piante per le quali sono richiesti certificati fitosanitari

Art. 73

Altre piante per le quali sono richiesti certificati fitosanitari

In vigore dal 26 ott 2016
Altre piante per le quali sono richiesti certificati fitosanitari La Commissione, mediante atti di esecuzione, prevede che per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante diverse da quelle incluse nell'elenco di cui all', paragrafo 1, sia richiesto un certificato fitosanitario. Tuttavia, tali atti di esecuzione prevedono che per tali piante non sia richiesto un certificato fitosanitario laddove una valutazione, basata su elementi di prova relativi ai rischi connessi a organismi nocivi e sull'esperienza in ambito commerciale, dimostri che tale certificato non è necessario. Tale valutazione tiene conto dei criteri di cui all'allegato VI. Se del caso, tale valutazione può riguardare solo le piante di un determinato paese terzo di origine o di spedizione, o di un gruppo di paesi terzi di origine o di spedizione. Nell'elenco stabilito dai suddetti atti di esecuzione le piante sono altresì identificate dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. Il primo di tali atti è adottato entro il 14 dicembre 2018.
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