Art. 72 · Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari

Art. 72

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari

In vigore dal 26 ott 2016
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono richiesti i certificati fitosanitari 1.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali è richiesto un certificato fitosanitario in caso di introduzione nel territorio dell'Unione. Tale elenco include: a) tutte le piante da impianto, escluse le sementi; b) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'allegato V, parte B, punto I, della direttiva 2000/29/CE; c) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti per i quali sono state stabilite prescrizioni a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera d), e dell', paragrafo 1, riguardanti l'introduzione nel territorio dell'Unione; d) le sementi o, se del caso, i tuberi-seme di patate elencati nell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento e soggetti a decisioni di equivalenza adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE; e) le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all', paragrafi 2 e 3; e f) le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti cui si applica l', paragrafo 2, secondo comma, lettere a) e b). Le lettere da a) a e) del primo comma non si applicano e non è richiesto un certificato fitosanitario, se un atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera d), dell', paragrafo 1 o dell', paragrafi 2 e 3, prescrive un'attestazione di conformità sotto forma di marchio ufficiale ai sensi dell', paragrafo 1, o un altro attestato ufficiale ai sensi dell', paragrafo 1. Nell'elenco stabilito dal suddetto atto di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice NC, se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici. 2.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 in uno dei casi seguenti: a) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto figurante in tale atto non rispetta il paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e); b) quando una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto rispetta il paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) o e). 3.   In aggiunta ai casi di cui al paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, qualora vi sia il rischio che una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto non figurante in tale atto ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, oppure qualora tale rischio non sia più presente per una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto figurante nel suddetto atto. 4.   Gli atti di esecuzione di cui paragrafi 1, 2 e 3 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, non è richiesto un certificato fitosanitario per le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti ai quali si applicano gli e l', paragrafo 1.
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