Art. 69
Tracciabilità
In vigore dal 26 ott 2016
Tracciabilità
1. Un operatore professionale al quale sono forniti piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafi 1, 3 e 4, dell', paragrafo 2, dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafi 1 e 3, dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 2 e 3, degli e dell', paragrafo 1, registra i dati che gli consentono di identificare per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto fornita gli operatori professionali che l'hanno fornita.
2. Un operatore professionale che fornisce piante, prodotti vegetali o altri oggetti ai quali si applicano prescrizioni o condizioni a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera da a) a c), dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafi 1, 3 e 4, dell', paragrafo 2, dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafi 1 e 3, dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 2 e 3, degli , e dell', paragrafo 1, registra i dati che gli consentono di identificare, per ogni unità di vendita di pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, gli operatori professionali ai quali è stata fornita.
3. Qualora un operatore autorizzato rilasci un passaporto delle piante ai sensi dell', paragrafo 1, e l'autorità competente rilasci un passaporto delle piante ai sensi dell', paragrafo 2, per un operatore registrato, tale operatore garantisce, al fine di assicurare la tracciabilità ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la registrazione dei seguenti dati in relazione al suddetto passaporto delle piante:
a)
se del caso, l'operatore professionale che ha fornito l'unità di vendita in questione;
b)
l'operatore professionale al quale l'unità di vendita in questione è stata fornita; e
c)
informazioni pertinenti relative al passaporto delle piante.
4. Gli operatori professionali conservano i dati registrati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per almeno tre anni dalla data in cui sono stati loro forniti o essi hanno fornito la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione.
5. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i seguenti elementi:
a)
un periodo minimo inferiore o superiore a quello di cui al paragrafo 4 per quanto riguarda piante specifiche, se giustificato dalla durata del periodo di coltivazione di tali piante; e
b)
prescrizioni relative all'accessibilità dei dati che devono essere conservati dagli operatori professionali di cui ai paragrafi 1 e 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
6. Su richiesta, gli operatori professionali di cui al paragrafo 4 comunicano all'autorità competente i dati di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
7. Il presente articolo non si applica agli operatori professionali di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettere c) e d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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