Art. 65
Registro ufficiale degli operatori professionali
In vigore dal 26 ott 2016
Registro ufficiale degli operatori professionali
1. L'autorità competente tiene e aggiorna un registro dei seguenti operatori professionali, che operano sul territorio dello Stato membro interessato:
a)
gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante sulla base degli atti di esecuzione adottati ai sensi dell', paragrafo 1, dell', dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 1;
b)
gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell';
c)
gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati di cui agli ;
d)
gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi di cui all' o a rilasciare gli attestati di cui all' che forniscono informazioni ai sensi degli o 55, che introducono piante, produzioni vegetali o altri oggetti in zone di frontiera ai sensi dell', paragrafo 1, o dell', o le cui attività riguardano le pertinenti piante nelle aree delimitate, a meno che tali operatori non figurino in un altro registro ufficiale accessibile alle autorità competenti; e
e)
gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, se richiesto da un atto di esecuzione adottato ai sensi dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 2, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 2, o dell', paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o di operatori professionali, se giustificato dal rischio connesso a organismi nocivi presentato dalle piante che coltivano o da qualsiasi altra loro attività.
2. Un operatore professionale può essere iscritto nel registro di un'autorità competente solo una volta. Se del caso, tale registrazione è effettuata con riferimenti espliciti a ognuno dei diversi siti di cui all', paragrafo 2, lettera d).
3. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli operatori professionali che soddisfano uno più dei seguenti criteri:
a)
forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
b)
forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle di cui all';
c)
la loro attività professionale riguardante le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti si limita al loro trasporto per conto di un altro operatore professionale;
d)
la loro attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
Gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui al primo comma, lettera a), non si applichi a tutti o ad alcuni coltivatori o altri operatori professionali, se giustificato dal rischio connesso a organismi nocivi presentato dalle piante che coltivano o che sono oggetto di qualsiasi altra loro attività.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo a una o più delle seguenti operazioni:
a)
modificare il presente regolamento aggiungendo ulteriori categorie di operatori professionali da esonerare dall'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, qualora la registrazione costituisca un onere amministrativo per loro sproporzionato rispetto al basso rischio connesso a organismi nocivi legato alle loro attività professionali;
b)
integrare il presente regolamento stabilendo particolari prescrizioni per la registrazione di determinate categorie di operatori professionali, tenendo conto della natura dell'attività o delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati;
c)
integrare il presente regolamento stabilendo i limiti massimi per i piccoli quantitativi di determinate piante, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a). Tali limiti sono stabiliti, se del caso, per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti interessati e i rispettivi rischi connessi a organismi nocivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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