Art. 64 · Uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento

Art. 64

Uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento

In vigore dal 26 ott 2016
Uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento 1.   Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti lasciano le stazioni di quarantena o le strutture di confinamento solo con l'autorizzazione delle autorità competenti e qualora sia confermato che sono indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, oppure, se del caso, da organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. 2.   Le autorità competenti possono autorizzare lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti infestati da un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o da un organismo soggetto alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, da una stazione di quarantena o una struttura di confinamento a un'altra stazione di quarantena o struttura di confinamento se tale spostamento è giustificato da prove ufficiali o ragioni scientifiche e ha luogo alle condizioni stabilite dall'autorità competente. 3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire norme specifiche concernenti l'uscita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti dalle stazioni di quarantena e dalle strutture di confinamento e, se del caso, prescrizioni in materia di etichettatura relative a tale uscita o allo spostamento di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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