Art. 61 · Prescrizioni relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento

Art. 61

Prescrizioni relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento

In vigore dal 26 ott 2016
Prescrizioni relative alle stazioni di quarantena e alle strutture di confinamento 1.   Le stazioni di quarantena e le strutture di confinamento di cui all' soddisfano le seguenti prescrizioni al fine di prevenire la diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione: a) isolano fisicamente gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti da tenere in quarantena o confinamento e garantiscono che non sia possibile accedervi o rimuoverli da esse senza il consenso dell'autorità competente; b) dispongono di sistemi, o dell'accesso a sistemi, di sterilizzazione, di decontaminazione o di distruzione delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti, dei rifiuti e delle attrezzature infestati prima della loro rimozione da esse; c) dispongono di una definizione e descrizione dei loro compiti, delle persone responsabili dell'esecuzione di tali compiti e delle condizioni nelle quali questi ultimi sono eseguiti; d) dispongono di un numero sufficiente di addetti qualificati, formati ed esperti; e e) dispongono di un piano di emergenza al fine di eliminare con efficacia qualsiasi presenza involontaria di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e di organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, e di prevenirne la diffusione. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire norme specifiche al fine di fornire condizioni di applicazione uniformi per le prescrizioni di cui al paragrafo 1 in relazione al tipo di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e al rischio reale o potenziale, incluse le prescrizioni specifiche per fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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