Art. 58 · Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi in zone protette

Art. 58

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi in zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi in zone protette In deroga ai divieti e alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, l' si applica mutatis mutandis all'introduzione e allo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati negli atti di esecuzione di cui all', paragrafi 2 e 3, e all', paragrafi 2 e 3, e utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici, o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi.
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