Art. 55 · Informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali per quanto riguarda le zone protette

Art. 55

Informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali per quanto riguarda le zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali per quanto riguarda le zone protette L' si applica mutatis mutandis in relazione all'introduzione o allo spostamento nelle zone protette di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
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