Art. 51 · Modifica degli allegati III e IV

Art. 51

Modifica degli allegati III e IV

In vigore dal 26 ott 2016
Modifica degli allegati III e IV Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare gli allegati III e IV, al fine di adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pertinenti norme internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-51