Art. 5
Divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
In vigore dal 26 ott 2016
Divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
2. La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco di organismi nocivi che soddisfano le condizioni elencate nell' in relazione al territorio dell'Unione («elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione»).
L'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione comprende gli organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, e all'allegato II, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE.
Gli organismi nocivi indigeni o insediati in una parte del territorio dell'Unione, per cause naturali o perché introdotti dall'esterno del territorio dell'Unione, devono essere segnalati nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione.
Gli organismi nocivi che non sono indigeni né insediati in nessuna parte del territorio dell'Unione devono essere segnalati nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione come organismi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione.
3. Qualora dai risultati di una valutazione emerga che un organismo nocivo non compreso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione soddisfa le condizioni elencate nell' in relazione al territorio dell'Unione, oppure che un organismo nocivo compreso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione non soddisfi più almeno una di tali condizioni, mediante atti di esecuzione la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo aggiungendo o rimuovendo di conseguenza dall'elenco l'organismo nocivo in questione.
La Commissione mette tale valutazione a disposizione degli Stati membri.
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, sostituire l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo al fine di consolidare gli emendamenti.
4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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