Art. 48 · Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

Art. 48

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi

In vigore dal 26 ott 2016
Piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi 1.   In deroga all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 2, gli Stati membri possono, su richiesta, autorizzare temporaneamente l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti utilizzati a fini di prove ufficiali, scientifici o educativi, sperimentali, di selezione varietale o riproduttivi. Tale autorizzazione è concessa per l'attività prevista esclusivamente qualora siano imposte adeguate restrizioni per garantire che la presenza delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti interessati non comporti un rischio inaccettabile di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, tenendo conto dell'identità, della biologia e dei mezzi di diffusione degli organismi nocivi interessati, dell'attività prevista, dell'interazione con l'ambiente e di altri fattori pertinenti al rischio connesso a organismi nocivi presentato da tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti. 2.   Nel caso in cui un'autorizzazione sia rilasciata a norma del paragrafo 1, essa comprende tutte le condizioni seguenti: a) le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere tenuti in un luogo e in condizioni ritenuti adeguati dalle autorità competenti e ai quali si fa riferimento nell'autorizzazione; b) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta in una stazione di quarantena o in una struttura di confinamento designate a norma dell' dall'autorità competente e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione; c) l'attività riguardante le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti deve essere svolta da personale la cui competenza scientifica e tecnica è ritenuta adeguata dall'autorità competente e alle quali si fa riferimento nell'autorizzazione; d) per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti devono essere accompagnati dall'autorizzazione. 3.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata al quantitativo e alla durata necessari per l'attività prevista e non eccede la capacità della stazione di quarantena o della struttura di confinamento designata. Essa comprende le restrizioni necessarie per eliminare adeguatamente il rischio di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1. 4.   L'autorità competente controlla il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2 e della limitazione e delle restrizioni di cui al paragrafo 3 e adotta i provvedimenti necessari qualora le condizioni, la limitazione o le restrizioni non siano rispettate. Se opportuno, tali provvedimenti possono comportare la revoca dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate riguardanti: a) lo scambio di informazioni tra Stati membri e Commissione sull'introduzione e sullo spostamento nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione; b) le procedure e le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e c) le prescrizioni per il controllo della conformità e i provvedimenti da adottare in caso di non conformità ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
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