Art. 47
Prescrizioni per il transito fitosanitario
In vigore dal 26 ott 2016
Prescrizioni per il transito fitosanitario
1. In deroga all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1 e all', è consentito che piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano introdotti nel territorio dell'Unione e lo attraversino in direzione di un paese terzo, sotto forma di transito o di trasbordo («transito fitosanitario»), se soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a)
essere accompagnati da una dichiarazione firmata dell'operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, secondo la quale le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono in transito fitosanitario;
b)
essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione e l'attraversamento dello stesso.
2. Le autorità competenti vietano il transito fitosanitario se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati non rispettano il paragrafo 1, o se vi sono elementi di prova ragionevoli in base ai quali non lo rispetteranno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:2031:oj#art-47