Art. 47 · Prescrizioni per il transito fitosanitario

Art. 47

Prescrizioni per il transito fitosanitario

In vigore dal 26 ott 2016
Prescrizioni per il transito fitosanitario 1.   In deroga all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1 e all', è consentito che piante, prodotti vegetali e altri oggetti siano introdotti nel territorio dell'Unione e lo attraversino in direzione di un paese terzo, sotto forma di transito o di trasbordo («transito fitosanitario»), se soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) essere accompagnati da una dichiarazione firmata dell'operatore professionale sotto il cui controllo si trovano, secondo la quale le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono in transito fitosanitario; b) essere imballati e spostati in modo da non comportare rischi di diffusione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione durante la loro introduzione nel territorio dell'Unione e l'attraversamento dello stesso. 2.   Le autorità competenti vietano il transito fitosanitario se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati non rispettano il paragrafo 1, o se vi sono elementi di prova ragionevoli in base ai quali non lo rispetteranno.
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