Art. 45 · Informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali

Art. 45

Informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali

In vigore dal 26 ott 2016
Informazioni da fornire ai viaggiatori e agli utenti dei servizi postali 1.   Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale mettono a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti di cui all', paragrafo 2, sulle prescrizioni di cui all', paragrafo 2, e dell', paragrafo 3, nonché sulla deroga di cui all', paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Essi forniscono le suddette informazioni sotto forma di manifesti od opuscoli e, se del caso, sui loro siti internet. I servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono altresì a disposizione dei loro clienti, almeno tramite internet, dette informazioni concernenti le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui al primo comma. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire le modalità di presentazione e utilizzo di tali manifesti e opuscoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta, una relazione che riassume le informazioni fornite a norma del presente articolo.
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