Art. 43 · Specifiche condizioni d'importazione per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio di legno

Art. 43

Specifiche condizioni d'importazione per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio di legno

In vigore dal 26 ott 2016
Specifiche condizioni d'importazione per l'introduzione nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio di legno 1.   Il materiale da imballaggio di legno, sia esso effettivamente impiegato nel trasporto di oggetti di ogni tipo o no, è introdotto nel territorio dell'Unione solo se soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) è stato sottoposto a uno o più dei trattamenti approvati ed è conforme alle prescrizioni applicabili di cui all'allegato 1 della norma internazionale per le misure fitosanitarie n.15, dal titolo «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale» («ISPM n. 15»); b) su di esso è stato applicato il marchio di cui all'allegato 2 dell'ISPM n. 15, che attesta che è stato sottoposto ai trattamenti di cui alla lettera a). Il presente paragrafo non si applica al materiale da imballaggio di legno oggetto delle esenzioni previste dall'ISPM n. 15. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo al fine di tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali, in particolare dell'ISPM n. 15. Tali atti delegati possono altresì stabilire che il materiale da imballaggio di legno non soggetto alle esenzioni di cui all'ISPM n. 15, sia esentato dalle prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o che sia soggetto a prescrizioni meno severe.
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