Art. 40 · Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

Art. 40

Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione 1.   Alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti non sono introdotti nel territorio dell'Unione qualora provengano da tutti o da determinati paesi o territori terzi. 2.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta un elenco in cui sono indicati le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui al paragrafo 1 la cui introduzione nel territorio dell'Unione è vietata, unitamente ai paesi terzi, i gruppi di paesi terzi o le zone specifiche dei paesi terzi. Il primo di tali atti di esecuzione comprende le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti nonché i paesi di origine elencati all'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. Nell'elenco di cui ai suddetti atti di esecuzione le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sono altresì identificati dal rispettivo codice della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (26) («codice NC»), se disponibile. Si fa inoltre riferimento ad altri codici stabiliti dalla legislazione dell'Unione laddove precisino ulteriormente il codice NC applicabile a una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto specifici. 3.   Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto originari di o spediti da un paese terzo presentino un rischio connesso a organismi nocivi di livello inaccettabile a causa della probabilità che ospiti un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione e tale rischio di organismo nocivo non possa essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 aggiungendovi di conseguenza la pianta, il prodotto vegetale o l'altro oggetto e i paesi terzi, i gruppi di paesi terzi o le zone specifiche dei paesi terzi in questione. Qualora una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto di cui al suddetto atto di esecuzione non presentino un rischio connesso ad organismi nocivi di livello inaccettabile, oppure presentino un tale rischio, ma sia possibile ridurlo a un livello accettabile applicando una o più misure tra quelle indicate all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, la Commissione modifica di conseguenza il suddetto atto di esecuzione. L'accettabilità del livello di rischio connesso a organismi nocivi è valutata applicando i principi di cui all'allegato II, sezione 2, se del caso, in relazione a uno o più specifici paesi terzi. Dette modifiche sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta le suddette modifiche mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. 4.   Gli Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all', trasmettono una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 1. Tale notifica è fatta anche al paese terzo dal quale le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono stati introdotti nel territorio dell'Unione.
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