Art. 37 · Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto

Art. 37

Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto

In vigore dal 26 ott 2016
Divieto di introduzione e di spostamento degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto 1.   Gli operatori professionali non introducono un organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione, né spostano tale organismo nocivo nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto attraverso le quali è trasmesso specificate nell'elenco di cui al paragrafo 2. Il divieto di cui al primo comma non si applica nei seguenti casi: a) spostamento di piante da impianto nei siti dell'operatore professionale interessato e tra tali siti; b) spostamento di piante da impianto necessario per la loro disinfezione. 2.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce un elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto di cui all', lettera d), eventualmente comprendente anche le categorie di cui al paragrafo 7 del presente articolo e le soglie di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 3.   Nell'elenco di cui al paragrafo 2 figurano gli organismi nocivi e le rispettive piante da impianto contemplati dalle seguenti disposizioni: a) allegato II, sezione II, parte A, della direttiva 2000/29/CE; b) allegato I, punti 3 e 6, e allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE; c) allegato I della direttiva 68/193/CEE; d) gli atti adottati a norma dell', paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE del Consiglio (24); e) allegato II della direttiva 2002/55/CE; f) allegato I e allegato II, punto B, della direttiva 2002/56/CE e atti adottati a norma dell', lettera c), di tale direttiva; g) allegato I, punto 4, e allegato II, punto 5, della direttiva 2002/57/CE; h) gli atti adottati a norma dell' della direttiva 2008/72/CE; e i) gli atti adottati a norma dell' della direttiva 2008/90/CE. Gli organismi nocivi di cui all'allegato I e all'allegato II, parte A, sezione I, e parte B, della direttiva 2000/29/CE e inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento, nonché gli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, del presente regolamento, non sono inclusi in tale elenco. 4.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce, se del caso, le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto interessate di cui all', lettera f), del presente regolamento. Tali misure riguardano, se del caso, l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di dette piante. Tali misure sono adottate conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento. Tali misure si applicano fatte salve le misure adottate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE e 98/56/CE e della direttiva 1999/105/CE del Consiglio (25) e delle direttive 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. 5.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo qualora i risultati di una valutazione dimostrino che: a) un organismo nocivo non elencato nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo soddisfa le condizioni di cui all'; b) un organismo nocivo elencato nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo non soddisfa più almeno una delle condizioni di cui all'; c) è necessario modificare detto elenco per quanto riguarda le categorie di cui al paragrafo 7 del presente articolo o le soglie di cui al paragrafo 8 del presente articolo; o d) è necessario modificare le misure adottate a norma del paragrafo 4 del presente articolo. La Commissione mette senza indugio tale valutazione a disposizione degli Stati membri. La Commissione, mediante atti di esecuzione, sostituisce gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo al fine di consolidare gli emendamenti. 6.   Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. 7.   Se la condizione di cui all', lettera e), è soddisfatta solo per uno o più materiali, sementi o tuberi-seme di patate pre-base, di base o certificati, ovvero materiali o sementi standard o CAC di cui, rispettivamente, alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, tali categorie figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica unicamente a tali categorie. 8.   Se la condizione di cui all', lettera e), è soddisfatta solo qualora l'organismo nocivo in questione sia presente con un'incidenza superiore a una determinata soglia maggiore di zero, tale soglia figura nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo, con la precisazione che il divieto di introduzione e di spostamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica solo al di sopra di tale soglia. Tale soglia è stabilita solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: a) per gli operatori professionali è possibile garantire che l'incidenza di tale organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione sulle piante da impianto in questione non ecceda tale soglia; b) è possibile verificare se tale soglia non sia superata in lotti di piante da impianto. Si applicano i principi di gestione dei rischi connessi agli organismi nocivi di cui all'allegato II, sezione 2. 9.   L' si applica mutatis mutandis per le misure che gli Stati membri devono adottare per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e le rispettive piante da impianto.
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