Art. 36
Definizione degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione
In vigore dal 26 ott 2016
Definizione degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione
Un organismo nocivo è un «organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione» ed è inserito nell'elenco di cui all' se soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a)
la sua identità è stata accertata ai sensi dell'allegato I, sezione 4, punto 1;
b)
è presente nel territorio dell'Unione;
c)
non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, né un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1;
d)
è trasmesso prevalentemente attraverso specifiche piante da impianto, conformemente all'allegato I, sezione 4, punto 2;
e)
la sua presenza su tali piante da impianto ha un impatto economico inaccettabile in relazione all'uso previsto di tali piante da impianto, conformemente all'allegato I, sezione 4, punto 3;
f)
sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per impedirne la presenza sulle piante da impianto in questione.
Storico versioni
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