Art. 32 · Riconoscimento delle zone protette

Art. 32

Riconoscimento delle zone protette

In vigore dal 26 ott 2016
Riconoscimento delle zone protette 1.   Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione, ma non nel territorio di uno Stato membro o in una parte di esso, e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta di tale Stato membro a norma del paragrafo 4, può riconoscere tale territorio o parte dello stesso come zona protetta a norma del paragrafo 3 per quanto riguarda detto organismo nocivo da quarantena («organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette»). 2.   Nella rispettiva zona protetta non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette. L' si applica mutatis mutandis all'introduzione, allo spostamento, alla detenzione e alla moltiplicazione nelle zone protette di organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. 3.   La Commissione, mediante un atto di esecuzione, elabora un elenco di zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Nell'elenco figurano le zone protette riconosciute a norma dell', paragrafo 1, lettera h), primo trattino, della direttiva 2000/29/CE, i rispettivi organismi nocivi di cui all'allegato I, parte B, e all'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE e codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi. La Commissione, mediante atti di esecuzione che modifichino l'atto di esecuzione di cui al primo comma, può riconoscere altre zone protette, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, sostituire l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo al fine di consolidare gli emendamenti. Gli atti di esecuzione di cui al presente comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Unitamente alla richiesta di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato trasmette: a) una descrizione dei confini della zona protetta proposta, comprese le relative mappe; b) i risultati delle indagini dai quali risulti che, almeno nei tre anni precedenti la richiesta, l'organismo nocivo da quarantena in questione non era presente nel territorio interessato; e c) elementi di prova che l'organismo nocivo da quarantena in questione rispetta le condizioni di cui all' riguardo alla zona protetta proposta. 5.   Le indagini di cui al paragrafo 4, lettera b), devono essere state effettuate in periodi adeguati e con un'intensità tale da consentire di rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo da quarantena in questione. Esse devono essere state fondate su solidi principi scientifici e tecnici e devono aver tenuto conto delle pertinenti norme internazionali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento stabilendo norme dettagliate per dette indagini. Tali atti sono adottati conformemente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché alle norme internazionali applicabili. 6.   La Commissione può riconoscere zone protette temporanee. A tal fine, si applicano mutatis mutandis le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e al paragrafo 5, primo comma. In deroga alla prescrizione di cui al paragrafo 4, lettera b), un'indagine è stata effettuata su un periodo di almeno un anno precedente la richiesta. Il riconoscimento di una zona protetta temporanea ha una durata non superiore a tre anni a decorrere dal riconoscimento e scade automaticamente dopo tre anni. 7.   Gli Stati membri danno notifica alla Commissione e agli altri Stati membri e informano, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'autorità competente, gli operatori professionali dei confini delle zone protette nei loro territori, comprese le relative mappe.
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