Art. 31 · Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri

Art. 31

Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri

In vigore dal 26 ott 2016
Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri 1.   Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3 e dell', paragrafi 1, 3 e 4, se giustificate dell'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dei principi di cui all'allegato II, sezione 2. Tali misure più severe non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel e attraverso il territorio dell'Unione che siano diversi da quelli imposti dagli articoli da 40 a 58 e dagli articoli da 71 a 102. 2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1. Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.
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