Art. 30 · Misure dell'Unione riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

Art. 30

Misure dell'Unione riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Misure dell'Unione riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione 1.   Quando la Commissione riceve una notifica di cui all', paragrafo 3, primo comma, o dispone di altri elementi di prova riguardanti la presenza o il pericolo imminente di ingresso o di diffusione nel territorio dell'Unione di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e ritiene che tale organismo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento in tale elenco, valuta immediatamente se, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, tale organismo nocivo soddisfi i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2. Se la Commissione conclude che tali criteri sono soddisfatti, adotta immediatamente, mediante atti di esecuzione, misure temporanee volte ad affrontare i rischi connessi all'organismo nocivo in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Le suddette misure attuano, se del caso, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g). 2.   Previa adozione delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se l'organismo nocivo in questione soddisfi, per quanto riguarda il territorio dell'Unione, i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1. 3.   Se, in base alle indagini di cui agli , o in base ad altri elementi di prova, si conclude che l'eradicazione dell'organismo nocivo in questione non è possibile in un'area delimitata, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo possono istituire misure miranti al contenimento. 4.   Se si conclude che sono necessarie misure di prevenzione in zone esterne alle aree delimitate per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo in questione non è presente, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 possono istituire tali misure. 5.   Le misure di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 sono adottate conformemente all'allegato II, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione. 6.   Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro interessato può mantenere le misure da esso adottate a norma dell'. 7.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. Tali atti sono adottati conformemente all'allegato II, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi in questione e della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione. 8.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all', qualsiasi caso di mancato rispetto delle misure adottate a norma del presente articolo che crea un rischio di diffusione degli organismi nocivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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