Art. 29 · Misure degli Stati membri riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

Art. 29

Misure degli Stati membri riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Misure degli Stati membri riguardanti organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione 1.   Quando la presenza nel territorio di uno Stato membro di un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è confermata ufficialmente e lo Stato membro ritiene che tale organismo possa soddisfare le condizioni per l'inserimento nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, esso valuta immediatamente se l'organismo soddisfi i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 1. Se conclude che tali criteri sono soddisfatti, esso adotta immediatamente misure di eradicazione a norma dell'allegato II. Si applicano gli articoli da 17 a 20. Se si conclude, in base alle indagini di cui all' o ad altri elementi di prova, che l'eradicazione di un organismo nocivo non è possibile in un'area delimitata, si applica l', paragrafo 2, mutatis mutandis. Se è confermata ufficialmente la presenza di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o spostata nel territorio di uno Stato membro, tale Stato membro adotta le misure necessarie per prevenire l'ingresso di detto organismo nocivo, il suo insediamento e la sua diffusione nel territorio dell'Unione. Se uno Stato membro sospetta la presenza nel proprio territorio di un organismo nocivo che soddisfa i criteri di cui al primo comma, si applica l' mutatis mutandis. In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo in questione, lo Stato membro, se del caso, adotta misure fitosanitarie per attenuare il rischio che si diffonda. 2.   Dopo aver adottato le misure di cui al paragrafo 1, lo Stato membro valuta se l'organismo nocivo in questione soddisfi i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1. 3.   Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione e agli altri Stati membri la presenza dell'organismo nocivo di cui al paragrafo 1. Informa altresì la Commissione e gli altri Stati membri della valutazione di cui al suddetto paragrafo, delle misure adottate e degli elementi di prova a sostegno di tali misure. Lo Stato membro notifica alla Commissione i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 entro due anni dalla conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo. Le notifiche della presenza dell'organismo nocivo sono trasmesse utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'.
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