Art. 28 · Misure dell'Unione contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

Art. 28

Misure dell'Unione contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Misure dell'Unione contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione 1.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire misure contro specifici organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tali misure attuano, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione, una o più disposizioni seguenti: a) l' relativo a misure da adottare in caso di sospetta presenza e conferma ufficiale, da parte delle autorità competenti, della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione; b) l' relativo a misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente; c) l' relativo a misure che devono adottare persone diverse dagli operatori professionali; d) l' relativo all'eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; e) l' relativo alla creazione di aree delimitate; f) l' relativo a indagini e modifiche delle aree delimitate nonché alla revoca delle restrizioni; g) l' relativo a indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; h) l' relativo a indagini sugli organismi nocivi prioritari, per quanto riguarda il numero di esami visivi, campionamenti e prove per determinati organismi nocivi prioritari; i) l' relativo ai piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari; j) l' relativo agli esercizi di simulazione per gli organismi nocivi prioritari; k) l' relativo ai piani d'azione per gli organismi nocivi prioritari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 2.   In deroga all', se si conclude, in base alle indagini di cui all' o ad altri elementi di prova, che l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione non è possibile in un'area delimitata, la Commissione adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo per stabilire misure a fini di contenimento. Per poter giungere a tale conclusione, la Commissione adotta, senza indugio, le misure necessarie a seguito della presentazione dei pertinenti elementi di prova da parte dello Stato membro interessato o di qualsiasi altra fonte. 3.   Qualora la Commissione concluda che sono necessarie misure di prevenzione in zone esterne alle aree delimitate per proteggere la parte di territorio dell'Unione in cui l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione non è presente, può adottare atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 1 per stabilire tali misure. 4.   Le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono adottate conformemente all'allegato II, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione, delle specifiche condizioni ecoclimatiche e dei rischi per gli Stati membri interessati nonché della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione. 5.   Fintantoché la Commissione non adotti misure, lo Stato membro può mantenere le misure da esso adottate. 6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, allo scopo di affrontare un grave rischio connesso a organismi nocivi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all', paragrafo 3. Tali atti sono adottati conformemente all'allegato II, tenendo conto dei rischi specifici connessi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in questione, delle specifiche condizioni ecoclimatiche e dei rischi per gli Stati membri interessati nonché della necessità di attuare le necessarie misure di attenuazione dei rischi in modo armonizzato a livello dell'Unione. 7.   Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all', qualsiasi caso di mancato rispetto delle misure adottate a norma del presente articolo che creano un rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
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