Art. 25 · Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

Art. 25

Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari

In vigore dal 26 ott 2016
Piani di emergenza per gli organismi nocivi prioritari 1.   Ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ogni organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire, e sulle risorse minime da mettere a disposizione e sulle procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo («piano di emergenza»). A tempo debito, gli Stati membri consultano tutti i pertinenti soggetti interessati nel processo di elaborazione e aggiornamento dei piani di emergenza. I piani di emergenza non devono essere elaborati per organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle sue condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle specie ospiti. 2.   Ciascun piano di emergenza stabilisce: a) i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione, in caso di presenza ufficialmente confermata o sospetta dell'organismo prioritario in questione, nonché la linea di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini; b) l'accesso delle autorità competenti ai siti degli operatori professionali, di altri operatori interessati e di persone fisiche; c) l'accesso delle autorità competenti, se necessario, a laboratori, attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per eradicare rapidamente ed efficacemente oppure, se del caso, contenere l'organismo nocivo prioritario in questione; d) le misure da adottare in merito alla trasmissione dell'informazione alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori professionali interessati e al pubblico, per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione e le misure adottate nei suoi confronti, qualora la presenza di tale organismo nocivo sia confermata ufficialmente o sospetta; e) le modalità di registrazione dei dati riguardanti la presenza dell'organismo nocivo prioritario in questione; f) le valutazioni disponibili di cui all', paragrafo 2, ed eventuali valutazioni dello Stato membro riguardanti il rischio derivante dall'organismo nocivo prioritario per il suo territorio; g) le misure di gestione del rischio da adottare per quanto riguarda l'organismo nocivo prioritario in questione, conformemente all'allegato II, sezione 1, nonché le procedure da seguire; h) i principi di demarcazione geografica delle aree delimitate; i) i protocolli che descrivono i metodi di esame visivo, di campionamento e delle prove di laboratorio; e j) i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a). Se del caso, le voci di cui alle lettere da d) a j) del primo comma assumono la forma di manuali d'istruzioni. 3.   Piani di emergenza possono essere combinati per più organismi nocivi prioritari aventi una biologia e una gamma di specie ospiti simili. In tali casi, il piano di emergenza consiste di una parte generale comune a tutti gli organismi nocivi prioritari da esso contemplati e di parti specifiche per ciascuno degli organismi nocivi interessati. 4.   Entro quattro anni dalla data di redazione dell'elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per gli organismi nocivi prioritari inclusi in tale elenco. Entro un anno dall'inserimento di un ulteriore organismo nocivo nell'elenco degli organismi nocivi prioritari, gli Stati membri elaborano un piano di emergenza per tale organismo nocivo prioritario. Gli Stati membri rivedono regolarmente e, se necessario, aggiornano i loro piani di emergenza. 5.   Su richiesta, gli Stati membri comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e agli altri Stati membri e informano, mediante pubblicazione su internet, tutti gli operatori professionali interessati.
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