Art. 23 · Programmi d'indagini pluriennali e raccolta di informazioni

Art. 23

Programmi d'indagini pluriennali e raccolta di informazioni

In vigore dal 26 ott 2016
Programmi d'indagini pluriennali e raccolta di informazioni 1.   Gli Stati membri elaborano programmi d'indagini pluriennali che stabiliscono il contenuto delle indagini da svolgere a norma dell'. Tali programmi prevedono la raccolta e la registrazione degli elementi di prova scientifici e tecnici e delle altre informazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma. I programmi d'indagini pluriennali comprendono gli elementi seguenti, ai sensi dell', paragrafo 2: a) l'obiettivo specifico di ogni indagine; b) l'ambito d'applicazione di ciascuna indagine per quanto riguarda l'area interessata e i termini previsti, nonché gli organismi nocivi, le piante e le merci oggetto dell'indagine; c) la metodologia d'indagine e la gestione della qualità, compresa una descrizione delle procedure di esame visivo, di campionamento e di prova e la loro motivazione tecnica; d) il calendario, la frequenza e i numeri degli esami visivi, dei campionamenti e delle prove previsti; e e) i metodi di registrazione e di comunicazione delle informazioni raccolte. I programmi d'indagine pluriennali si estendono su periodi di cinque-sette anni. 2.   Dopo averli elaborati, gli Stati membri notificano su richiesta i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono il formato dei programmi di indagini pluriennali e le modalità pratiche per l'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 1 a rischi specifici connessi a organismi nocivi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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