Art. 22
Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
In vigore dal 26 ott 2016
Indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sugli organismi nocivi considerati provvisoriamente come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione
1. Gli Stati membri svolgono indagini basate sul rischio, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno:
a)
l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; e
b)
segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all' o alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1.
Tali indagini sono svolte in tutte le zone in cui non era nota la presenza degli organismi nocivi in questione.
Tali indagini non devono essere svolte per gli organismi nocivi per i quali sia concluso in modo inequivocabile che non possono essersi insediati o diffusi nello Stato membro interessato a causa delle sue condizioni ecoclimatiche o della mancanza delle specie ospiti.
2. Le indagini di cui al paragrafo 1 sono progettate sulla base del rischio che gli organismi nocivi siano presenti nelle zone coperte da ciascuna indagine. Esse consistono almeno in esami visivi effettuati dall'autorità competente e, se del caso, comprendono il prelievo di campioni e l'esecuzione di prove. Le indagini sono effettuate in tutti i luoghi appropriati e includono, se del caso, siti, veicoli, macchinari e materiale da imballaggio utilizzati da operatori professionali e altre persone. Esse si basano su solidi principi scientifici e tecnici e sono svolte in periodi adatti per quanto riguarda la possibilità di individuare l'organismo nocivo in questione.
In dette indagini si tiene conto di elementi di prova scientifici e tecnici nonché di qualsiasi altra informazione adeguata in merito alla presenza degli organismi nocivi in questione.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente. Tali relazioni includono informazioni riguardanti i luoghi in cui sono state svolte le indagini, il calendario delle indagini, gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti interessati, il numero di ispezioni e campionamenti effettuati e i dati riguardanti la presenza di ciascun organismo nocivo interessato.
La Commissione, mediante atti di esecuzione, può definire il formato di tali relazioni nonché istruzioni su come utilizzarlo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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