Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 ott 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «piante»: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:
a)
sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
b)
frutti, in senso botanico;
c)
ortaggi;
d)
tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
e)
parti aeree, fusti, stoloni epigei;
f)
fiori recisi;
g)
rami con o senza foglie;
h)
alberi tagliati con foglie;
i)
foglie, fogliame;
j)
colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
k)
polline vivo e spore;
l)
gemme, occhi, talee, marze, innesti;
2) «prodotti vegetali»: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena.
Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli , il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:
a)
conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
b)
non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
c)
è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
d)
è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci;
3) «impianto»: operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione;
4) «piante da impianto»: piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate;
5) «altri oggetti»: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale;
6) «autorità competente»: l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro o, se del caso, di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali;
7) «lotto»: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita;
8) «unità di vendita»: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto;
9) «operatore professionale»: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:
a)
impianto;
b)
riproduzione;
c)
produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
d)
introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;
e)
messa a disposizione sul mercato;
f)
immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione;
10) «operatore registrato»: un operatore professionale registrato ai sensi dell';
11) «operatore autorizzato»: un operatore registrato autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell', ad applicare un marchio ai sensi dell', o a rilasciare attestati ai sensi dell';
12) «utilizzatore finale»: persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale;
13) «prova»: esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o a identificarli;
14) «trattamento»: procedura, ufficiale o meno, intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzare piante o prodotti vegetali;
15) «incidenza»: la proporzione o il numero di unità in cui un organismo nocivo è presente in un campione, una partita, un campo o altra popolazione definita;
16) «insediamento»: la perpetuazione della presenza, nel futuro prevedibile, di un organismo nocivo in una zona dopo il suo ingresso;
17) «eradicazione»: applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo da una zona;
18) «contenimento»: applicazione di misure fitosanitarie in e intorno a una zona infestata per prevenire la diffusione di un organismo nocivo;
19) «stazione di quarantena»: stazione ufficiale per tenere in quarantena organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti;
20) «struttura di confinamento»: struttura, diversa dalle stazioni di quarantena, in cui organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono tenuti in condizioni di confinamento;
21) «codice di tracciabilità»: un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale;
22) «misura fitosanitaria»: misura ufficiale volta a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena o a limitare l'impatto economico degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:2031:oj#art-2