Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 ott 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «piante»: le piante vive e le seguenti parti vive di piante: a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto; b) frutti, in senso botanico; c) ortaggi; d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni; e) parti aeree, fusti, stoloni epigei; f) fiori recisi; g) rami con o senza foglie; h) alberi tagliati con foglie; i) foglie, fogliame; j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato; k) polline vivo e spore; l) gemme, occhi, talee, marze, innesti; 2)   «prodotti vegetali»: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati ai sensi degli , il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri: a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia; b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato; c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle; d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci; 3)   «impianto»: operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, per assicurarne la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione; 4)   «piante da impianto»: piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate; 5)   «altri oggetti»: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale; 6)   «autorità competente»: l'autorità o le autorità centrali di uno Stato membro o, se del caso, di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente alla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali; 7)   «lotto»: una serie di unità di un singolo prodotto, identificabile in base all'omogeneità della sua composizione, della sua origine e di altri elementi pertinenti, che fa parte di una partita; 8)   «unità di vendita»: la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione interessata, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto; 9)   «operatore professionale»: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile: a) impianto; b) riproduzione; c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento; d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione; e) messa a disposizione sul mercato; f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione; 10)   «operatore registrato»: un operatore professionale registrato ai sensi dell'; 11)   «operatore autorizzato»: un operatore registrato autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell', ad applicare un marchio ai sensi dell', o a rilasciare attestati ai sensi dell'; 12)   «utilizzatore finale»: persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali di tale persona, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale; 13)   «prova»: esame ufficiale, non visivo, inteso ad accertare la presenza di organismi nocivi o a identificarli; 14)   «trattamento»: procedura, ufficiale o meno, intesa a sopprimere, rendere inattivi o rimuovere gli organismi nocivi, oppure a renderli sterili o a devitalizzare piante o prodotti vegetali; 15)   «incidenza»: la proporzione o il numero di unità in cui un organismo nocivo è presente in un campione, una partita, un campo o altra popolazione definita; 16)   «insediamento»: la perpetuazione della presenza, nel futuro prevedibile, di un organismo nocivo in una zona dopo il suo ingresso; 17)   «eradicazione»: applicazione di misure fitosanitarie per eliminare un organismo nocivo da una zona; 18)   «contenimento»: applicazione di misure fitosanitarie in e intorno a una zona infestata per prevenire la diffusione di un organismo nocivo; 19)   «stazione di quarantena»: stazione ufficiale per tenere in quarantena organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti; 20)   «struttura di confinamento»: struttura, diversa dalle stazioni di quarantena, in cui organismi nocivi, piante, prodotti vegetali o altri oggetti sono tenuti in condizioni di confinamento; 21)   «codice di tracciabilità»: un codice alfabetico, numerico o alfanumerico che identifica una partita, un lotto o un'unità di vendita, utilizzato a fini di tracciabilità, inclusi i codici che fanno riferimento a un lotto, una partita, una serie, una data di produzione o documenti di un operatore professionale; 22)   «misura fitosanitaria»: misura ufficiale volta a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena o a limitare l'impatto economico degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-2