Art. 19 · Indagini e modifiche delle aree delimitate nonché revoca delle restrizioni

Art. 19

Indagini e modifiche delle aree delimitate nonché revoca delle restrizioni

In vigore dal 26 ott 2016
Indagini e modifiche delle aree delimitate nonché revoca delle restrizioni 1.   Le autorità competenti, con cadenza almeno annuale, effettuano al momento opportuno un'indagine su ogni area delimitata per quanto riguarda l'evoluzione della presenza dell'organismo nocivo in questione. Le indagini sono svolte nel rispetto dell', paragrafo 2. 2.   Se, a seguito di un'indagine di cui al paragrafo 1 o meno, un'autorità competente rileva che l'organismo nocivo in questione è presente nella zona cuscinetto, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. 3.   Le autorità competenti modificano i confini delle zone infestate, delle zone cuscinetto e delle aree delimitate, se del caso, in considerazione dei risultati delle indagini di cui al paragrafo 1. 4.   Le autorità competenti possono abolire un'area delimitata e revocare le rispettive misure di eradicazione qualora sia stato verificato lo status di area indenne dall'organismo nocivo. Ciò si verificherà se saranno soddisfatte le due condizioni seguenti: a) l'indagine di cui al paragrafo 1 dimostra che l'area è risultata essere indenne dall'organismo nocivo in questione; e b) l'organismo nocivo non è stato rilevato in tale area delimitata per un periodo sufficientemente lungo. 5.   Nel decidere in merito alle modifiche di cui al paragrafo 3 oppure all'abolizione dell'area delimitata di cui al paragrafo 4, l'autorità competente tiene conto almeno dei seguenti fattori: a) la biologia dell'organismo nocivo e del vettore in questione; b) la presenza di piante ospiti; c) le condizioni ecoclimatiche; e d) la probabilità di successo delle misure di eradicazione. 6.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, non è richiesto effettuare indagini annuali nella zona infestata di aree delimitate costituite per: a) organismi nocivi oggetto di misure di eradicazione che richiedono otto anni o più; b) organismi nocivi oggetto delle misure di contenimento di cui all', paragrafo 2. 7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente gli organismi nocivi di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente articolo e all', lettera b), nonché le condizioni di applicazione di tali deroghe.
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