Art. 17 · Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

Art. 17

Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Eradicazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione 1.   Qualora una delle situazioni di cui all', primo comma, lettere a) e b), sia ufficialmente confermata, l'autorità competente adotta immediatamente tutte le misure fitosanitarie necessarie per eradicare l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione dalla zona interessata. Tali misure sono adottate a norma dell'allegato II. Tale obbligo di eradicazione non si applica se un atto di esecuzione relativo all'organismo nocivo in questione, adottato ai sensi dell', paragrafo 2, prevede diversamente. 2.   L'autorità competente indaga senza indugio sull'origine della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in questione, in particolare se tale presenza può essere messa in relazione a spostamenti di piante, prodotti vegetali o altri oggetti, e sulla possibilità che l'organismo nocivo in questione sia stato diffuso ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti attraverso tali spostamenti. 3.   Quando le misure di cui al paragrafo 1 riguardano l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, lo Stato membro interessato le notifica immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri. 4.   Le misure di cui al paragrafo 1 e le indagini di cui al paragrafo 2 sono intraprese indipendentemente dal fatto che i siti in cui l'organismo nocivo è presente siano pubblici o privati.
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