Art. 14 · Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente

Art. 14

Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente

In vigore dal 26 ott 2016
Misure che gli operatori professionali devono adottare immediatamente 1.   Quando un operatore professionale sospetta o constata la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il controllo di detto operatore, ne dà notifica immediatamente all'autorità competente affinché la medesima possa adottare misure ai sensi dell'. Se opportuno, l'operatore professionale provvede altresì ad adottare immediatamente misure cautelative per prevenire l'insediamento e la diffusione dell'organismo nocivo in questione. 2.   L'autorità competente può decidere che la notifica di cui al paragrafo 1 non è necessaria qualora sia nota la presenza di un determinato organismo nocivo in una zona. In tal caso, ne informa gli operatori professionali interessati. 3.   Quando un operatore professionale riceve una conferma ufficiale relativa alla presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione su piante, prodotti vegetali o altri oggetti sotto il controllo di detto operatore, consulta l'autorità competente circa le misure da adottare e procede, se del caso, alle azioni di cui ai paragrafi da 4 a 7. 4.   L'operatore professionale adotta immediatamente le misure necessarie a prevenire la diffusione dell'organismo nocivo in questione. Qualora l'autorità competente abbia dato disposizioni relativamente a dette misure, l'operatore professionale agisce secondo tali disposizioni. 5.   Su disposizione dell'autorità competente, l'operatore professionale adotta le misure necessarie per eliminare l'organismo nocivo dalle piante, dai prodotti vegetali o dagli altri oggetti interessati e dai siti di detto operatore e dal terreno, dal suolo, dalle acque o dagli altri elementi infestati sotto il suo controllo. 6.   Salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, l'operatore professionale ritira senza indugio dal mercato le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti sotto il controllo di detto operatore sui quali potrebbe essere presente l'organismo nocivo. Se tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti non si trovano più sotto il suo controllo, l'operatore professionale deve, salvo disposizioni contrarie da parte dell'autorità competente, immediatamente: a) informare i soggetti nella catena commerciale a cui sono state fornite le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione della presenza dell'organismo; b) fornire a tali soggetti indicazioni sulle misure necessarie da adottare durante il trasporto delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti in questione per ridurre il rischio di diffusione o di fuga degli organismi nocivi interessati; e c) richiamare tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti. 7.   Nei casi in cui si applica il paragrafo 1, 3, 4, 5 o 6 del presente articolo, l'operatore professionale fornisce all'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni rilevanti per il singolo cittadino. Fatto salvo l', se è necessario l'intervento nei confronti delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti sui quali può essere presente l'organismo nocivo in questione, l'autorità competente informa al più presto la collettività di tale fatto.
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