Art. 12 · Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che devono essere fornite agli operatori professionali dalle autorità competenti

Art. 12

Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che devono essere fornite agli operatori professionali dalle autorità competenti

In vigore dal 26 ott 2016
Informazioni sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che devono essere fornite agli operatori professionali dalle autorità competenti 1.   Quando è ufficialmente confermata una delle situazioni di cui all', l'autorità competente assicura che gli operatori professionali le cui piante, i cui prodotti vegetali o altri oggetti possono essere colpiti siano informati senza indugio della presenza dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. 2.   La Commissione compila e tiene aggiornato un elenco pubblico di tutte le notifiche ricevute relativamente agli organismi nocivi emergenti nei paesi terzi che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante nel territorio dell'Unione. Detto elenco può far parte del sistema elettronico di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-12