Art. 11 · Notifica, da parte degli Stati membri, alla Commissione e agli altri Stati membri di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

Art. 11

Notifica, da parte degli Stati membri, alla Commissione e agli altri Stati membri di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Notifica, da parte degli Stati membri, alla Commissione e agli altri Stati membri di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Uno Stato membro invia una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri qualora la sua autorità competente confermi ufficialmente una delle seguenti situazioni: a) la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione la cui presenza non era nota nello stesso; b) la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una parte del suo territorio in cui non lo era in precedenza; c) la presenza nel suo territorio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione. La notifica a norma del primo comma è operata dall'autorità unica, di cui alla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali, dello Stato membro interessato e attraverso il sistema di notifica elettronica di cui all'.
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