Art. 104 · Punti d'informazione, formato e termini delle notifiche e notifiche in caso di presenza sospetta di organismi nocivi

Art. 104

Punti d'informazione, formato e termini delle notifiche e notifiche in caso di presenza sospetta di organismi nocivi

In vigore dal 26 ott 2016
Punti d'informazione, formato e termini delle notifiche e notifiche in caso di presenza sospetta di organismi nocivi La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla trasmissione delle notifiche di cui all', paragrafi 1 e 2, all', all', paragrafo 3, all', paragrafo 6, all', paragrafo 2, all', paragrafo 7, all', paragrafo 3, primo comma, all', paragrafo 8, all', paragrafo 1, all', paragrafo 4, all', paragrafo 4, all', paragrafo 4, all', paragrafo 6, all', paragrafo 4, all', paragrafo 4, all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 5. Tali norme riguardano uno o più dei seguenti elementi: a) i punti d'informazione da includere in tali notifiche; b) il formato di tali notifiche e le istruzioni sulle modalità di compilazione; c) i termini per la presentazione di determinati punti d'informazione di cui alla lettera a); d) i casi in cui è notificata la sospetta presenza di un organismo nocivo data la necessità di realizzare un intervento rapido in considerazione della sua biologia e della possibilità che si diffonda rapidamente e ampiamente; e) i casi di inosservanza da notificare quando tale inosservanza rappresenta un rischio di diffusione di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo provvisoriamente considerato come un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:2031:oj#art-104