Art. 101 · Certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione

Art. 101

Certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione

In vigore dal 26 ott 2016
Certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione 1.   Per la riesportazione di una pianta, un prodotto vegetale o altro oggetto che è originario di un paese terzo ed è stato introdotto nel territorio dell'Unione da tale paese terzo, oppure da un altro paese terzo, ove possibile viene rilasciato un certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione («certificato fitosanitario per la riesportazione») anziché il certificato fitosanitario per l'esportazione. Il «certificato fitosanitario per la riesportazione» è rilasciato dall'autorità competente su richiesta dell'operatore professionale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) tale operatore professionale è registrato da tale autorità competente ai sensi dell'; b) l'operatore professionale ha sotto il proprio controllo la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto destinati alla riesportazione; c) è garantito che tale pianta, prodotto vegetale o altro oggetto rispetta le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione. L'autorità competente rilascia un certificato fitosanitario per la riesportazione anche su richiesta di persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e c) del secondo comma. Ai fini del presente paragrafo, l'autorità competente non delega il rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione ad altre persone. 2.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla IPPC e tenendo conto delle norme internazionali pertinenti, il certificato fitosanitario per la riesportazione è rilasciato qualora le informazioni disponibili consentano di certificare la conformità alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione del paese terzo in questione e che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il certificato fitosanitario originale che accompagna la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione dal paese terzo di origine, oppure una sua copia certificata, sono allegati al certificato fitosanitario per la riesportazione; b) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati coltivati, prodotti o trasformati per modificarne la natura dopo la loro introduzione nel territorio dell'Unione; c) la pianta, il prodotto vegetale o altro oggetto in questione non sono stati esposti a rischi di infestazione o contaminazione da organismi nocivi da quarantena od organismi nocivi regolamentati non da quarantena, elencati come tali dal paese terzo di destinazione durante la permanenza in deposito nello Stato membro a partire dal quale saranno esportati verso tale paese terzo; d) è stata mantenuta l'identità della pianta, del prodotto vegetale o altro oggetto in questione. 3.   L', paragrafo 2, si applica mutatis mutandis. 4.   Il certificato fitosanitario per la riesportazione è conforme alla descrizione e al formato del modello di cui all'allegato VIII, parte B. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' al fine di modificare l'allegato VIII, parte B, allo scopo di adeguarlo all'evoluzione delle pertinenti norme internazionali. 6.   I certificati fitosanitari in formato elettronico per la riesportazione sono presentati attraverso un sistema informatico di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali a livello dell'Unione o nell'ambito di uno scambio elettronico con detto sistema.
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