Art. 10
Conferma ufficiale, da parte delle autorità competenti, della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione
In vigore dal 26 ott 2016
Conferma ufficiale, da parte delle autorità competenti, della presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione
Qualora un'autorità competente sospetti o abbia ricevuto elementi di prova riguardanti la presenza di un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate ai sensi dell', paragrafo 1, in una parte del territorio del proprio Stato membro in cui non era precedentemente nota la presenza dell'organismo nocivo in questione, o in una partita di piante, prodotti vegetali o altri oggetti introdotta o destinata all'introduzione o allo spostamento nel territorio dell'Unione, essa adotta immediatamente le misure necessarie per confermare se tale organismo nocivo sia presente («da confermare in via ufficiale»).
Tale conferma ufficiale è basata su una diagnosi da parte di un laboratorio ufficiale designato dall'autorità competente conformemente alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla normativa dell'Unione in materia di controlli ufficiali.
In attesa della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo, lo Stato membro interessato, se del caso, adotta misure fitosanitarie per eliminare il rischio di diffusione dell'organismo nocivo.
Il sospetto o gli elementi di prova di cui al primo comma del presente articolo possono basarsi su informazioni ricevute ai sensi degli , o di qualsiasi altra fonte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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