Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 26 ott 2016
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari presentati da qualsiasi specie, ceppo o biotipo di agenti patogeni, animali o piante parassite dannosi per le piante o i prodotti vegetali («organismi nocivi») e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.
2. Qualora ci siano prove che piante non parassite diverse da quelle regolamentate a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014 comporterebbero rischi fitosanitari che hanno un grave impatto economico, sociale e ambientale sul territorio dell'Unione, tali piante non parassite possono essere considerate organismi nocivi ai fini del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi terzi si intendono fatti ai paesi terzi, a Ceuta, a Melilla e ai territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, a eccezione di Madera e delle Azzorre.
Ai fini del presente regolamento, i riferimenti al territorio dell'Unione si intendono fatti al territorio dell'Unione, esclusi Ceuta, Melilla e i territori di cui all'articolo 355, paragrafo 1, TFUE, diversi da Madera e dalle Azzorre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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