Art. 1 · Finanziamento

Art. 1

Finanziamento

In vigore dal 26 ott 2016
Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato: 1) L'articolo 10 è così modificato: a) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «Al responsabile della protezione dei dati compete il trattamento dei dati dell'Ufficio e del segretariato del comitato di vigilanza.»; b) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Conformemente allo statuto, il personale dell'Ufficio e il personale del segretariato del comitato di vigilanza si astiene da ogni divulgazione non autorizzata di informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che tali informazioni non siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico legalmente, e continua ad essere vincolato da tale obbligo anche dopo la cessazione dal servizio. I membri del comitato di vigilanza sono vincolati allo stesso obbligo del segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e continuano a essere vincolati a tale obbligo anche dopo la fine del loro mandato.»; 2) all'articolo 15, il paragrafo 8, è sostituito dal seguente: «8.   Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione, indipendentemente dall'Ufficio, in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza. I funzionari assegnati al segretariato del comitato di vigilanza non richiedono né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo, organismo o agenzia per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni di controllo del comitato di vigilanza.»; 3) L'articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Finanziamento Gli stanziamenti complessivi dell'Ufficio sono iscritti in una linea di bilancio specifica all'interno della sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione e figurano in dettaglio in un allegato di detta sezione. Gli stanziamenti relativi al comitato di vigilanza e al suo segretariato sono iscritti nella sezione del bilancio generale dell'Unione europea riguardante la Commissione. La tabella dell'organico dell'Ufficio è allegata alla tabella dell'organico della Commissione. La tabella dell'organico della Commissione comprende il segretariato del comitato di vigilanza.»
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