Art. 1 · Studi pilota

Art. 1

Studi pilota

In vigore dal 26 ott 2016
Il regolamento (CE) n. 1365/2006 è così modificato: 1) all’, è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9, riguardo alla modifica del paragrafo 2 del presente articolo al fine di innalzare la soglia, della copertura statistica dei trasporti per vie navigabili interne di cui al medesimo paragrafo per tenere conto dei progressi economici e tecnici. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione degli oneri per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). (*1)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;" 2) all’, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 riguardo alla modifica del presente articolo al fine di adeguare le definizioni esistenti o di prevedere nuove definizioni per tenere conto di pertinenti definizioni modificate o adottate a livello internazionale. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo dell’onere a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.»; 3) all’articolo 4, è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 riguardo alla modifica degli allegati per tenere conto delle modifiche della codifica e della nomenclatura a livello internazionale o nei pertinenti atti legislativi dell’Unione europea. Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti. Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni statistiche previste nell’ambito di tali atti delegati, avvalendosi all’occorrenza di un’analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione, di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 223/2009.»; 4) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 4 bis Studi pilota 1.   Entro l’8 dicembre 2018 la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. 2.   Entro l’8 dicembre 2019 la Commissione avvia studi pilota volontari che devono essere effettuati dagli Stati membri fornendo dati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. Tali studi pilota sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove rilevazioni di dati, i costi delle relative rilevazioni di dati e la conseguente qualità delle statistiche. 3.   Entro l’8 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota. In funzione dei risultati descritti in detta relazione, entro un termine ragionevole, la Commissione presenta, se opportuno, una proposta di modifica al Parlamento europeo e al Consiglio del presente regolamento con riguardo alle statistiche sul trasporto di passeggeri per vie navigabili interne ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri. 4.   Il bilancio generale dell’Unione contribuisce, ove opportuno e tenendo conto del valore aggiunto dell’Unione, al finanziamento di tali studi pilota.»; 5) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), inclusi gli standard per l’interscambio di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»; 6) all’articolo 6, è aggiunto il comma seguente: «La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni in merito alla diffusione dei risultati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»; 7) all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti. Tali atti di esecuzione sono adottati dalla Commissione secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»; 8) all’articolo 7, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «4.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità, la struttura, la periodicità e gli elementi di comparabilità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»; 9) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Relazioni sull’applicazione Entro il 31 dicembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, previa consultazione del comitato del sistema statistico europeo, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sui futuri sviluppi. In tale relazione la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni fornite dagli Stati membri sui potenziali miglioramenti e sulle esigenze degli utilizzatori. In particolare la relazione è intesa a: a) valutare, in rapporto ai costi delle statistiche prodotte, i vantaggi che da esse derivano per l’Unione, gli Stati membri nonché i fornitori e gli utilizzatori di informazioni statistiche; b) valutare la qualità dei dati trasmessi e dei metodi utilizzati per la rilevazione dei dati;»; 10) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 5, all’ e all’articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 dicembre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’, paragrafo 5, all’ e all’articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016“Legiferare meglio” (*2). 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 5, dell’ o dell’articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. (*2)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;" 11) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.)»;" 12) l’allegato G è soppresso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1954:oj#art-1