Art. 3 · Documento di viaggio europeo per il rimpatrio

Art. 3

Documento di viaggio europeo per il rimpatrio

In vigore dal 26 ott 2016
Documento di viaggio europeo per il rimpatrio 1.   Il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio corrisponde al modello che figura in allegato. Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio contiene le seguenti informazioni: a) nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, segni distintivi e, se noto, indirizzo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo; b) una fotografia del cittadino di paese terzo; c) autorità emittente, data e luogo di rilascio e periodo di validità; d) informazioni relative alla partenza e all'arrivo del cittadino di paese terzo. 2.   Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è redatto in una o più lingue ufficiali dello Stato membro che emette la decisione di rimpatrio e, se opportuno, è anche fornito in inglese e francese. 3.   Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è valido per un viaggio di sola andata fino al momento dell'arrivo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo oggetto di una decisione di rimpatrio emessa da uno Stato membro. 4.   Se del caso, al documento di viaggio europeo per il rimpatrio possono essere allegati documenti aggiuntivi necessari per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.
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