Art. 8
Norme di valutazione per i metodi interni per il rischio di credito specifiche per LDP
In vigore dal 24 ott 2016
Norme di valutazione per i metodi interni per il rischio di credito specifiche per LDP
1. Quando effettuano una valutazione a norma dell', paragrafo 1, in relazione alle controparti dei LDP indicate nel modello 101 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti valutano se le differenze tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di un ente e quelli di enti simili sono dovute a uno degli elementi seguenti:
a)
diverso ordine di rango delle controparti comprese nei campioni LDP o diversi livelli di PD assegnati ad ogni classe;
b)
tipi specifici di facility, strumenti di garanzia o collocazione geografica delle controparti;
c)
eterogeneità delle PD, delle LGD, delle scadenze o dei fattori di conversione;
d)
prassi seguite in materia di garanzie;
e)
grado di indipendenza dalle valutazioni di rating esterne e frequenza di aggiornamento dei rating interni.
2. Se un ente classifica una controparte come «in stato di default» mentre altri enti la classificano come «in bonis», o viceversa, le autorità competenti applicano a tale controparte il metodo di cui al paragrafo 1.
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