Art. 8 · Norme di valutazione per i metodi interni per il rischio di credito specifiche per LDP

Art. 8

Norme di valutazione per i metodi interni per il rischio di credito specifiche per LDP

In vigore dal 24 ott 2016
Norme di valutazione per i metodi interni per il rischio di credito specifiche per LDP 1.   Quando effettuano una valutazione a norma dell', paragrafo 1, in relazione alle controparti dei LDP indicate nel modello 101 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, le autorità competenti valutano se le differenze tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di un ente e quelli di enti simili sono dovute a uno degli elementi seguenti: a) diverso ordine di rango delle controparti comprese nei campioni LDP o diversi livelli di PD assegnati ad ogni classe; b) tipi specifici di facility, strumenti di garanzia o collocazione geografica delle controparti; c) eterogeneità delle PD, delle LGD, delle scadenze o dei fattori di conversione; d) prassi seguite in materia di garanzie; e) grado di indipendenza dalle valutazioni di rating esterne e frequenza di aggiornamento dei rating interni. 2.   Se un ente classifica una controparte come «in stato di default» mentre altri enti la classificano come «in bonis», o viceversa, le autorità competenti applicano a tale controparte il metodo di cui al paragrafo 1.
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