Art. 7 · Norme di valutazione generale per i metodi interni per il rischio di credito

Art. 7

Norme di valutazione generale per i metodi interni per il rischio di credito

In vigore dal 24 ott 2016
Norme di valutazione generale per i metodi interni per il rischio di credito 1.   Quando effettuano una valutazione di cui all', paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di credito, le autorità competenti utilizzano almeno, se pertinenti, le informazioni sui metodi interni applicati ai portafogli di riferimento a fini di vigilanza contenute nei documenti seguenti: a) la relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE; b) le regolari relazioni di convalida dell'ente; c) la documentazione di modellizzazione, compresi i manuali, la documentazione sull'elaborazione e la calibrazione del modello e la metodologia dei metodi interni; d) relazioni relative alle visite in loco. 2.   Quando effettuano una valutazione di cui all', paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di credito, le autorità competenti tengono conto degli elementi seguenti, se pertinenti: a) se l'ente utilizza stime proprie della perdita in caso di default (LGD) e dei fattori di conversione a norma dell'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) il perimetro di applicazione del modello e la rappresentatività dei portafogli di riferimento; c) le caratteristiche fondamentali del modello, distinguendo ad esempio tra modelli elaborati e calibrati a livello centralizzato di gruppo (globale) e modelli elaborati e calibrati solo a livello della giurisdizione ospitante (locale), modelli provenienti da fornitori e modelli dell'ente, modelli elaborati e calibrati utilizzando dati interni e modelli elaborati e calibrati utilizzando dati esterni; d) la data di approvazione del modello e la data di elaborazione del modello; e) il confronto tra i tassi di default previsti e quelli osservati durante un periodo di tempo significativo; f) il confronto tra le stime della LGD in fase recessiva e le LGD osservate; g) il confronto tra le esposizioni in caso di default stimate e quelle osservate; h) la lunghezza delle serie temporali utilizzate e, secondo i casi, l'inclusione di anni problematici o la natura e l'incidenza di eventuali aggiustamenti per tenere conto di condizioni recessive e aggiungere margini di prudenza nella calibrazione dei modelli; i) recenti modifiche della composizione del portafoglio dell'ente al quale si applica il metodo interno; j) la situazione microeconomica e macroeconomica del portafoglio dell'ente, il rischio e la strategia aziendale oltre ai processi interni, quali le procedure di recupero per le attività in stato di default («procedure di rinegoziazione»); k) la posizione attuale nel ciclo, la scelta di una filosofia di rating tra l'approccio «point-in-time» (PIT) e quello «through-the-cycle» (TTC) e la ciclicità osservata nel modello; l) il numero e le dimensioni delle classi di rating utilizzate dagli enti nei modelli di probabilità di default (PD), LGD e fattore di conversione; m) le definizioni dei tassi di default e di rientro in bonis utilizzati dall'ente; n) l'inserimento o l'esclusione delle procedure di rinegoziazione in corso nelle serie temporali utilizzate per la calibrazione dei modelli di LGD, se applicabile. 3.   Qualora le autorità competenti ritengano che le informazioni di cui al paragrafo 1 non siano sufficienti per giungere a conclusioni in relazione agli elementi figuranti nel paragrafo 2, esse raccolgono prontamente dagli enti le informazioni supplementari ritenute necessarie al fine di completare la propria valutazione. Per decidere le informazioni supplementari da raccogliere, le autorità competenti prendono in considerazione l'importanza e la rilevanza della deviazione dei parametri e dei requisiti di fondi propri dell'ente. Le autorità competenti raccolgono le informazioni supplementari nei modi ritenuti più opportuni, tra i quali questionari, interviste e visite ad hoc in loco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:180:oj#art-7