Art. 11 · Valutazione del livello dei fondi propri nei metodi interni per il rischio di mercato

Art. 11

Valutazione del livello dei fondi propri nei metodi interni per il rischio di mercato

In vigore dal 24 ott 2016
Valutazione del livello dei fondi propri nei metodi interni per il rischio di mercato 1.   Quando valutano il livello dei fondi propri di ogni ente, le autorità competenti tengono presenti entrambi gli elementi di seguito: a) il livello di fondi propri per portafoglio non aggregato; b) l'effetto del beneficio di diversificazione applicato da ogni ente nei portafogli aggregati, mettendo a confronto il totale dei fondi propri dei portafogli non aggregati di cui alla lettera a) con il livello di fondi propri comunicato per il portafoglio aggregato, come indicato nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE. 2.   Quando valutano il livello di fondi propri di ogni ente, le autorità competenti tengono inoltre presenti entrambi gli elementi di seguito: a) l'effetto delle maggiorazioni regolamentari; b) l'effetto delle azioni di vigilanza non contemplato nei dati raccolti dall'ABE.
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