Art. 10 · Valutazione delle differenze dei risultati dei metodi interni per il rischio di mercato

Art. 10

Valutazione delle differenze dei risultati dei metodi interni per il rischio di mercato

In vigore dal 24 ott 2016
Valutazione delle differenze dei risultati dei metodi interni per il rischio di mercato 1.   Quando effettuano una valutazione di cui all', paragrafo 1, relativa ai metodi per il rischio di mercato, le autorità competenti applicano le norme di cui ai paragrafi da 2 a 8. 2.   Quando valutano le cause delle differenze tra valori VaR, le autorità competenti tengono presenti entrambi gli elementi di seguito: a) eventuali calcoli alternativi uniformati del VaR, in base ai dati disponibili sui profitti e sulle perdite, forniti dall'ABE nella propria relazione di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE; b) la dispersione osservata nella metrica del VaR fornita dagli enti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070. 3.   Per gli enti che ricorrono alla simulazione storica, le autorità competenti valutano la variabilità osservata sia nei calcoli alternativi uniformati del VaR sia nei dati sul VaR comunicati dagli enti di cui al paragrafo 2, al fine di determinare l'effetto delle diverse opzioni applicate da tali enti nel contesto della simulazione storica. 4.   Le autorità competenti valutano la dispersione tra gli enti in relazione a fattori particolari di rischio inclusi in ognuno dei portafogli di riferimento non aggregati utilizzando la volatilità osservata e la correlazione osservata del vettore dei valori dei profitti e delle perdite fornito dagli enti che applicano la simulazione storica per i portafogli non aggregati. 5.   Le autorità competenti analizzano i modelli del VaR adottati dall'ente per i portafogli che potrebbero riportare una serie temporale di profitti e perdite notevolmente divergente dalle serie temporali di profitti e perdite di enti simili, individuati nella relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, anche se il requisito finale di fondi propri per tale specifico portafoglio è simile in termini assoluti a quello riportato dagli enti simili. 6.   In relazione a VaR, sVaR, IRC e modelli utilizzati per le attività di negoziazione di correlazione, le autorità competenti valutano inoltre l'effetto dei motivi della variabilità legati alla normativa, utilizzando i dati forniti dalla relazione dell'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE, mediante clustering dei risultati della metrica in base alle diverse opzioni di modellizzazione. 7.   Una volta valutate le cause della variabilità dovute alle diverse opzioni regolamentari, le autorità competenti valutano se la variabilità residua e la sottovalutazione dei requisiti di fondi propri siano dovute ad uno o più degli elementi seguenti: a) erronea interpretazione delle posizioni o dei fattori di rischio in gioco; b) applicazione incompleta del modello; c) fattori di rischio mancanti; d) differenze di calibrazione o nelle serie di dati utilizzate nella simulazione di modellizzazione; e) incorporazione nel modello di fattori di rischio aggiuntivi; f) applicazione di ipotesi alternative nei modelli; g) differenze ascrivibili alla metodologia applicata dall'ente. 8.   Le autorità competenti mettono a confronto i risultati ottenuti per portafogli che si differenziano unicamente per uno specifico fattore di rischio, in modo da determinare se gli enti hanno incorporato tale fattore di rischio nei propri modelli interni in modo coerente con l'operato degli enti simili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:180:oj#art-10