Art. 1 · Procedure per la condivisione delle valutazioni

Art. 1

Procedure per la condivisione delle valutazioni

In vigore dal 24 ott 2016
Procedure per la condivisione delle valutazioni 1.   Le autorità competenti che effettuano valutazioni annuali della qualità dei metodi interni degli enti in conformità all'articolo 78, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE condividono tali valutazioni con tutte le altre autorità competenti pertinenti e con l'Autorità bancaria europea (ABE) entro tre mesi dalla diffusione della relazione redatta dall'ABE di cui all'articolo 78, paragrafo 3, secondo comma, di detta direttiva. 2.   Ricevute le valutazioni di cui al paragrafo 1, l'ABE le condivide con le autorità competenti pertinenti responsabili della vigilanza sugli enti appartenenti ad un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata, se non vi hanno già provveduto le autorità competenti autrici delle relative valutazioni.
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